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Martedì, 22 May 2018 11:56

Accesso Civico e Generalizzato

L'accesso Civico e gli altri diritti di accesso ai documenti del Comune

Tra le misure adottate per prevenite la corruzione, mediante l'adozione di procedimenti trasparenti e pubblici, il Legislatore con il D.Lgs. 33/2013, da ultimo modificato a maggio 2016 con D.Lgs. n. 97, ha disposto la creazione obbligatoria, sul sito istituzionale di ogni pubblica amministrazione, di una sezione denominata: "Amministrazione trasparente".

Ogni cittadino, senza recarsi in Comune, può, quindi, consultare in questa sezione del sito tutti i documenti dell'attivitò degli uffici comunali, compresi i contatti e i riferimenti dei vari uffici e le istruzioni per i vari procedimenti che permettono la fruizione dei servizi comunali.

L'accesso Civico

E' disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 33/13: se il cittadino non trova nelle pagine del sito comunale i dati e le informazioni che il Comune ha l'obbligo di pubblicare, potrà richiederli direttamente in Comune facendo una istanza di "Accesso Civico", compilando il Modulo: "Istanza per la richiesta di accesso civico".

L'istanza andrà presentata all'ufficio protocollo comunale e dovrà essere recapitata al Responsabile del Servizio nel quale si è verificata la mancata pubblicazione del dato e al Responsabile Comunale per la trasparenza.

Questa istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione, è gratuita ed esente dal bollo e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all'art. 38 DPR 28.12.2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documenti di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07.03.2015 n.82 (istanza e dichiarazione presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).

In presenza dei presupposti di legge il Comune, nella persona del Responsabile competente del Servizio, ha l'obbligo di provvedere con celerità alla pubblicazione dei dati omessie/o alla consegna al richiedente.

Gli altri diritti di accesso

Il D.Lgs 97/16 ha introdotto all'art. 5 un nuovo comma, il numero 2, che ha disciplinato l'istituto dell'accesso generalizzato: chiunque ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. come per l'accesso civico di cui al comma 1 non è richiesto uno specifico interesse. 

Tuttavia per entrambe le fattispecie si rappresenta che:

L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 1 e 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessati pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini su reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive;

 

L'accesso di cui all'art. 5, comma 1 e 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritti d'autore e i seguenti commerciali;

 

Il diritto di cui all'art. 5, commi 1 e 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente a rispetto delle specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

 

In caso di rifiuto o di differimento l'Amministrazione deve motivare in ordine alle ragioni ostative alla ricerca di ostensione con riferimento alle specifiche spattispecie di cui sopra e dimostrare la probabilità del pregiudizio che conseguirebbe all'ostensione.

Attraverso diniego o differimento dell'accesso è possibile proporre ricorso al T.A.R. competente ai sensi dell'art.116 del D.Lgs. 104/2010. In alternativa presso il Difensore Civico Regionale ove costituito.

 

Ulteriori limitazioni

L'Istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni e i documenti richiesti, essa non deve essere generica, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione del quale si chiede l'accesso. Non può riguardare, dunque, dati e informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non sia certa la consistenza. il contenuto o persino l'esistenza.

 

La tutela del cittadino "contro" le richieste di accesso fatte da altri rispetto ai suoi dati.

Se ciascun cittadino ha diritto ad accedere ai dati in possesso del Comune, in caso di soggetti controinteressati, l'Ente è tenuto ad inviare agli stessi copia con raccomandata a.r. o per via telematica.

A tutela della privacy, dunque, il legislatore ha previsto la notifica ai controinteressati  delle istanze di accesso che riguardano i dati personali riferiti a terze persone, ha posto dei limiti alla pubblicazione di questi dati personali, quali, ad esempio, la corresposizione di contributi per ragioni di salute.

In estrema sintesi quando il Comune riceve una richiesta di Accesso civico per dei documenti o atti in cui sono contenuti dei dati personali diversi da quelli del richiedente, deve darne notizia preventiva al cittadino controinteressato, che potrà opporsi con un'adeguata e motivata nota al Comune.

Spetterà poi al funzionario comunale decidere se prevale la trasparenza dell'attività amministrativa o la privacy del cittadino controinteressato, o se potrà attivare dei meccanismi per salvaguardare entrambi i diritti.

 

Gli altri diritti di accesso

L'itroduzione dell'accesso generalizzato non ha eliminato gli altri diritti di accesso, che possono essere attivati qualora si proceda per questioni di una certa complessità o per finalità diverse da quelle semplicemente conoscitive. Gli "altri" diritti di accesso, sono:

  • Accesso Ordinario: a favore dei cittadini che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; previsto dall'art. 22 e seguenti dalla Legge 07.08.1990 n. 241. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". 
  • Accesso del Consigliere Comunale: previsto dall'art. 43 (Diritti dei Consiglieri) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
  • Accesso ai propri dati personali: detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica, previsto dall'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs 30.06.2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali".
  • Accesso dell'Avvocato della PA per le indagini difensive: previsto dall'art. 391 - quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione) del Codice di Procedura Penale.
  • Accesso ambientale: previsto dall'art. 3 (Accesso all'informazione ambientale su richiesta) del D.Lgs. 19.08.2005 n.195 - attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
  • Accesso sugli appalti: previsto dall'art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 - cosiddetto: "nuovo codice degli appalti".

 

Allegati

I Servizio - Determina N° 69 del 24.05.18

ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO

ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO