Ogni pagina è divisa in sezioni e ogni sezione è descritta da un titolo (navigazione tramite headings).
Ogni sezione è associata ad un ruolo (navigazione tramite landmarks).
In testa ad ogni pagina si trovano i collegamenti veloci (navigazione tramite link interni). Ad ogni link interno è associata una accesskey (combinazione di tasti).
Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione accetta il loro uso. Per ulteriori informazioni Clicca qui
Aggiornamento albo dei giudici popolari per Corte di Assise e Corte di Assise di appello (leggi: 10 aprile 1951 n. 287, 5 maggio 1952 n. 405, 27 dicembre 1956 n. 1441) - Biennio 2022/2023
Giovedì, 25 March 2021 17:24
Aggiornamento albo dei giudici popolari per Corte di Assise e Corte di Assise di appello (leggi: 10 aprile 1951 n. 287, 5 maggio 1952 n. 405, 27 dicembre 1956 n. 1441) - Biennio 2022/2023
a norma dell’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall’art. 3 della legge 5 maggio 1952 n. 405
RENDE NOTO
che da oggi a tutto il mese di luglio, si procederà alla formazione degli elenchi per l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per la Corte di Assise e per la Corte di Assise di Appello. I Giudici Popolari per la Corte di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
b) requisiti morali;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola secondaria di primo grado, di qualsiasi tipo.
Per i Giudici Popolari della Corte di Assise di Appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media secondaria di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari – ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati – sono invitati a chiedere all’Ufficio Elettorale Comunale l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v.; in mancanza, si procederà d’ufficio.